Club del credito
 

CENTRALE RISCHI CAI - Centrale di Allarme Interbancaria

Normativa di riferimento

Come leggerla

Come richiederla

Insieme alla Centrale Rischi Banca d’Italia, il CAI (Centrale di Allarme Interbancaria) è una centrale rischi gestita da Banca d’Italia che solo di recente ha visto una parziale delega di attività verso una società privata. Il marchio e l’operatività di Banca d’Italia si fa comunque sentire sia nella trasparenza di informazione che nelle possibilità di accesso.

Il CAI è dedicato ai sistemi di pagamento e accedere alla propria visura non solo è possibile attraverso Banca d’Italia, ma anche presso gli sportelli bancari o postali. Con Banca d’Italia la richiesta di visura è comunque molto semplice, e al pari della Centrale Rischi Banca d’Italia, si può ottenere mezzo PEC rivolgendosi ad una delle Filiali operative, inviando l’apposito modulo:

Modulo di richiesta dati NOMINATIVI– centrale rischi CAI

Modulo di richiesta dati NON NOMINATIVI– centrale rischi CAI

In merito a cosa contiene la visura centrale rischi CAI è presto detto: protesti relativi ad assegni bancari/postali e segnalazioni su strumenti di pagamento in genere (vedere foglio informativo CAI). Tutto questo con il fine ultimo di interdire i soggetti, protagonisti di utilizzi scorretti di questi strumenti, dalla reiterazione di tali comportamenti o di evitare che gli stessi strumenti (non restituiti, smarriti o rubati) vengano illecitamente utilizzati. La centrale rischi CAI è quindi per così dire segmentata in diverse sezioni contenenti dati NOMINATIVI e NON NOMINATIVI:

NOMINATIVI

- SEGMENTO CAPRI: “generalità dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista. L’iscrizione determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni per un periodo di sei mesi e comporta il divieto, per la medesima durata, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dallo stesso dopo l’iscrizione nell’archivio, anche se emessi nei limiti della provvista (art. 9 l. 386/90). I dati restano iscritti in archivio per il periodo di efficacia della revoca (art. 10 Decreto Ministro delle Giustizia n. 458/01)”;

- SEGMENTO CARTER: “generalità dei soggetti ai quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento. Tali dati restano iscritti in archivio per due anni (art. 10 Decreto Ministro delle Giustizia n. 458/01)”;

- SEGMENTO ASA: “sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l’emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, nonché sanzioni irrogate dall’autorità giudiziaria penale per l’inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria. Tali dati restano iscritti in archivio per il periodo indicato dalle Autorità segnalanti in conformità all’art. 10 Decreto Ministro della Giustizia n. 458/01”.

NON NOMINATIVI

- SEGMENTO PASS: “estremi identificativi degli assegni bancari e postali non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione nonché degli assegni bancari e postali di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento. Tali dati restano iscritti in archivio per il periodo di dieci anni (art. 15 Regolamento Banca d'Italia 29.01.02)”. Banca d’Italia, proprio a tutela di tutti, consente una consultazione real time mezzo web di questo elenco.

- SEGMENTO PROCAR: “estremi identificativi delle carte di pagamento revocate nonché di quelle di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento. Tali dati restano iscritti in archivio per due anni (art. 15 Regolamento Banca d'Italia 29.01.02)”;

Da notare che:

- il trattamento dei dati del soggetto segnalato prescinde dal consenso del titolare stesso /art. 18 d. lgs. n. 196/2003);

- i soggetti segnalanti (banche, intermediari finanziari, Uffici Postali, prefetti e l’Autorità Giudiziaria) sono loro stessi responsabili dell’esattezza e completezza dei dati e sono loro a dover provvedere a comunicazioni finalizzate alla cancellazione / rettifica di dati errati.


Prestando particolare attenzione a quei lettori che qualche problema in CAI lo hanno avuto o che lo vogliono evitare vorremmo sintetizzare alcuni importanti passaggi: la legge n. 108 del 1996 art. 17 sancisce che il debitore protestato ottenere la riabilitazione e successivamente la cancellazione. Il pagamento tardivo dell’effetto ( cambiali o assegni ) può avvenire direttamente nelle mani del creditore, che rilascia quietanza alla banca o alla posta su un modulo predisposto, presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale), oppure presso la banca che ha elevato il protesto aprendo un conto corrente infruttifero a nome del creditore. Il pagamento ritardato deve comprende oltre al valore dell’assegno ( o cambiale ) anche gli interessi legali, alcune spese, nonche’ una penale che normalmente si aggira intorno al 10% dell’importo dell’assegno. Attenzione: il pagamento dev’essere anche dimostrato presso l’ufficiale che ha elevato il protesto (o presso la banca, in mancanza di protesto) entro gli stessi 60 giorni, per evitare l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge. Tale dimostrazione deve avvenire con firma autenticata.

Giurisprudenza in merito al CAI.


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